Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    contro la Regione Basilicata, in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale della legge regionale Basilicata 12 marzo 2021, n.  8,
ed in particolare dell'art. 1 e dei prospetti  allegati  relativi  al
ripiano del disavanzo (allegato 1.3), come da delibera del  Consiglio
dei ministri in data 11 maggio 2021. 
    Sul B.U.R. Basilicata 13 marzo 2021, n. 19, numero  speciale,  e'
stata pubblicata la legge Regionale 12  marzo  2021,  n.  8,  recante
«Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018  della  Regione
Basilicata -Adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI della  Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti di Basilicata». 
    L'art. 1 della predetta legge  recita:  «Il  rendiconto  generale
della Regione Basilicata, redatto ai sensi delle disposizioni di  cui
al decreto legislativo  n.  118/2011  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario  2018   e'
approvato con le risultanze indicate negli articoli seguenti». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute
nell'art. 1 ed i prospetti allegati relativi al ripiano del disavanzo
(allegato 1.3), siano incostituzionali per violazione dell'art.  117,
secondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  riguardante   la
potesta'  legislativa   esclusiva   dello   Stato   in   materia   di
armonizzazione dei bilanci pubblici. Pertanto  propone  questione  di
legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per
il seguente 
 
                               Motivo 
 
    Illegittimita' dell'art. 1 L.R. Basilicata n. 8 del  2021  e  dei
prospetti allegati relativi al ripiano del disavanzo (allegato  1.3),
per contrasto con il decreto legislativo n. 118 del 2011 -  art.  18,
comma 1, principio 9.2.28 dell'Allegato 4/2 -  (norma  interposta)  e
con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. 
    La legge regionale in esame,  in  particolare,  all'Allegato  1.3
(recante «Analisi e modalita' di copertura del disavanzo),  riportato
a pagg. 715 e seguenti del Bollettino regionale n. 19/2021, espone, a
pag. 766, in relazione alle modalita' di copertura del disavanzo,  la
seguente tabella, che si riproduce fotograficamente: 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
    Con riferimento alla tabella sopra riportata, relativamente  alla
composizione  e  alle  modalita'  di   ripiano   del   risultato   di
amministrazione al 31 dicembre 2018, di cui  al  principio  applicato
13.10.3 dell'Allegato 4/1 del decreto  legislativo  n.  118/2011,  la
suddetta tabella («Modalita' di copertura del disavanzo»)  espone  un
piano di rientro per il disavanzo 2018 articolato sugli esercizi 2019
- 2022. 
    La Relazione sulla  gestione,  specifica  che,  a  seguito  della
citata parifica della Corte dei conti (Decisione n. 42/2020/PARI), e'
stato necessario rideterminare il risultato di amministrazione  2018,
stabilito in misura pari ad euro 41.758.491,51. 
    Preliminarmente si  evidenzia  che  il  rendiconto  generale  per
l'esercizio 2018 e' stato approvato, sia da parte della Giunta che da
parte del Consiglio regionale, in ritardo rispetto all'art. 18, comma
1, del decreto legislativo n. 118/2011 che  ne  fissa  l'approvazione
rispettivamente  al  30  aprile  e  al   31   luglio   dell'esercizio
successivo. 
    In merito alla legge regionale in parola ed esaminato il Giudizio
di parificazione del Rendiconto 2018 della Corte dei conti -  Sezione
regionale di controllo per la Basilicata (Delibera n.  42/2020/PARI),
si osserva quanto segue. 
    Il principio  applicato  9.2.28  dell'Allegato  4/2  del  decreto
legislativo n. 118/2011 prevede che «il disavanzo di  amministrazione
di un esercizio non applicato al bilancio e  non  ripianato  a  causa
della  tardiva  approvazione  del  rendiconto  o  di  una  successiva
rideterminazione del disavanzo gia' approvato, ad esempio  a  seguito
di sentenza, e' assimilabile al disavanzo non ripianato di  cui  alla
lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed  e'  ripianato  applicandolo  per
l'intero importo all'esercizio in corso  di  gestione.  Sono  escluse
dall'applicazione  del  principio  le  sentenze  che  comportano   la
formazione di nuove obbligazioni giuridiche  per  le  quali  non  era
possibile effettuare accantonamenti. E'  tardiva  l'approvazione  del
rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al  bilancio
dell'esercizio  successivo  a  quello  in  cui  il  disavanzo  si  e'
formato». 
    Il principio applicato appena citato impone pertanto, nel caso di
specie, che  la  quota  del  disavanzo  2018  avrebbe  dovuto  essere
interamente applicata all'esercizio 2021, in aggiunta alle quote  del
recupero previste dai piani di rientro per tale esercizio. 
    Conseguentemente,  il   ripiano   del   disavanzo   rappresentato
nell'Allegato 1.3, laddove prevede  il  rientro  del  disavanzo  2018
entro il 2022, si pone in  contrasto  con  il  citato  principio  del
decreto legislativo n. 118/2011 e configura una violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera e) Cost., (potesta' legislativa esclusiva
dello Stato  in  materia  di  armonizzazione  dei  bilanci  pubblici)
giustificando la presente impugnazione ex art. 127 Cost.