Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge regionale Basilicata 12 marzo 2021, n. 8, ed in particolare dell'art. 1 e dei prospetti allegati relativi al ripiano del disavanzo (allegato 1.3), come da delibera del Consiglio dei ministri in data 11 maggio 2021. Sul B.U.R. Basilicata 13 marzo 2021, n. 19, numero speciale, e' stata pubblicata la legge Regionale 12 marzo 2021, n. 8, recante «Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata -Adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di Basilicata». L'art. 1 della predetta legge recita: «Il rendiconto generale della Regione Basilicata, redatto ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 e' approvato con le risultanze indicate negli articoli seguenti». Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute nell'art. 1 ed i prospetti allegati relativi al ripiano del disavanzo (allegato 1.3), siano incostituzionali per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per il seguente Motivo Illegittimita' dell'art. 1 L.R. Basilicata n. 8 del 2021 e dei prospetti allegati relativi al ripiano del disavanzo (allegato 1.3), per contrasto con il decreto legislativo n. 118 del 2011 - art. 18, comma 1, principio 9.2.28 dell'Allegato 4/2 - (norma interposta) e con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. La legge regionale in esame, in particolare, all'Allegato 1.3 (recante «Analisi e modalita' di copertura del disavanzo), riportato a pagg. 715 e seguenti del Bollettino regionale n. 19/2021, espone, a pag. 766, in relazione alle modalita' di copertura del disavanzo, la seguente tabella, che si riproduce fotograficamente: Parte di provvedimento in formato grafico Con riferimento alla tabella sopra riportata, relativamente alla composizione e alle modalita' di ripiano del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, di cui al principio applicato 13.10.3 dell'Allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, la suddetta tabella («Modalita' di copertura del disavanzo») espone un piano di rientro per il disavanzo 2018 articolato sugli esercizi 2019 - 2022. La Relazione sulla gestione, specifica che, a seguito della citata parifica della Corte dei conti (Decisione n. 42/2020/PARI), e' stato necessario rideterminare il risultato di amministrazione 2018, stabilito in misura pari ad euro 41.758.491,51. Preliminarmente si evidenzia che il rendiconto generale per l'esercizio 2018 e' stato approvato, sia da parte della Giunta che da parte del Consiglio regionale, in ritardo rispetto all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 che ne fissa l'approvazione rispettivamente al 30 aprile e al 31 luglio dell'esercizio successivo. In merito alla legge regionale in parola ed esaminato il Giudizio di parificazione del Rendiconto 2018 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata (Delibera n. 42/2020/PARI), si osserva quanto segue. Il principio applicato 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che «il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo gia' approvato, ad esempio a seguito di sentenza, e' assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed e' ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. E' tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si e' formato». Il principio applicato appena citato impone pertanto, nel caso di specie, che la quota del disavanzo 2018 avrebbe dovuto essere interamente applicata all'esercizio 2021, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro per tale esercizio. Conseguentemente, il ripiano del disavanzo rappresentato nell'Allegato 1.3, laddove prevede il rientro del disavanzo 2018 entro il 2022, si pone in contrasto con il citato principio del decreto legislativo n. 118/2011 e configura una violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., (potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici) giustificando la presente impugnazione ex art. 127 Cost.